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Fascicolo 2, Luglio 2019


«L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n'è uno, è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».

(Italo Calvino, Le città invisibili, Torino, Einaudi, 1978)

 

Famiglia e minori

FAMIGLIA
Ordine di rilascio, in via d’urgenza, di un visto di ingresso per motivi umanitari a favore di un minore in gravi condizioni di salute presente in Libia al fine del ricongiungimento con la madre in Italia
Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 21.02.2019, il Tribunale di Roma ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri il rilascio di un visto per motivi umanitari ex art. 25 Regolamento CE 810/09 nei confronti di un minore non accompagnato nigeriano che si trovava in Libia dove si era recato nella speranza di riuscire a ricongiungersi con la madre in Italia.
Il ricorso era stato promosso dalla madre, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, la quale aveva documentato come il ragazzo, oltre che vittima di ripetuti rapimenti a scopo di estorsione e intercettamenti in mare a opera della Guardia costiera libica, fosse bisognoso di cure mediche urgenti. Secondo il Tribunale «le documentate condizioni di salute del minore […], l’impossibilità del medesimo di essere adeguatamente e rapidamente operato in Nigeria e in Libia, stanti le gravi condizioni di insicurezza di tale paese di transito, e la necessità di ricomporre l’unità familiare, specie in presenza delle peculiari condizioni di salute del minore, evidenziavano la sussistenza di una condizione di particolare vulnerabilità del figlio della ricorrente”, giustificando «l’urgente concessione del visto di ingresso in Italia, allo scopo di ricongiungersi con la madre e di affrontare con essa il lungo percorso operatorio e riabilitativo, nel suo superiore interesse».

Il Tribunale rileva come tanto il diritto all’unità famigliare quanto quello alla salute siano oggetto di tutela costituzionale, diritti entrambi che nel caso di specie potrebbero trovare realizzazione solo in Italia, stante le condizioni di vita in Nigeria e in Libia.

 

Ricongiungimento familiare a favore dei figli del titolare di permesso per motivi umanitari
Con l’   ordinanza del 03.01.2019, il Tribunale di Roma  ha affermato che anche il titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato all’esito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, ha diritto al ricongiungimento con i figli minori e ciò nonostante l’art. 29, ultimo comma, d. lgs. 25.07.1998, n. 286 escluda l’applicazione delle norme sul ricongiungimento familiare al titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Il Tribunale giunge a tale conclusione sulla base di tre diverse considerazioni in diritto.
In primo luogo, il Giudice richiama la giurisprudenza di legittimità che «ha affermato una interpretazione estensiva delle norme del TU immigrazione che disciplinano il diritto all’unità familiare, estendendo la normativa ivi prevista ad ipotesi non espressamente indicate dall’art. 28 (Cass. sent. n. 1714/2001, n. 8582/2008, n. 12680/2009)».
In secondo luogo, il Tribunale, premesso che costituisce principio consolidato che la protezione umanitaria costituisca attuazione dell’articolo 10 comma 3 della Costituzione, ne deduce che il permesso di soggiorno per motivi umanitari deve farsi rientrare tra i permessi di soggiorno per asilo, espressamente contemplati dall’art. 28 d. lgs. 25.07.1998, n. 286, dovendosi ritenere che la clausola di esclusione prevista dall’ultimo comma dell’art. 29 d. lgs. 25.07.1998, n. 286, sia da ascrivere alle sole ipotesi in cui il permesso di soggiorno per motivi umanitari sia rilasciato dal Questore per motivi che non abbiano alcuna attinenza con il diritto di asilo di cui all’art. 10 della Costituzione.

Infine, l’Autorità giudiziaria ricorda come, ai sensi dell’art. 28, comma 3, del TU immigrazione, in tutti i procedimenti destinati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, si debba avere riguardo al preminente interesse del minore.

 

Ricongiungimento familiare con il minore cresciuto come figlio dell’avente diritto al ricongiungimento anche quando il DNA escluda la sussistenza di un legame di sangue
Con l’ ordinanza del 31.01.2019, il Tribunale di Roma ha ordinato all’Ambasciata italiana di Accra il rilascio di un visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore di una minore che, in seguito al test del DNA eseguito per verificare il legame familiare, non era risultata figlia del richiedente.
L’Autorità giudiziaria rileva come dall’esame della fattispecie era emerso come si fosse di fronte ad un «nucleo familiare costituitosi sin dalla primissima infanzia della minore» e come quest’ultima riconoscesse gli altri figli del ricorrente come propri fratelli, lo stesso come padre e la moglie di lui come madre.
Conseguentemente, il ricongiungimento del ricorrente con i soli due figli biologici avrebbe privato la minore del sostegno della coppia che da sempre si era presa cura di lei oltre che del legame di fratria che la legava ai due bambini con cui era cresciuta e avrebbe violato il diritto della bambina all’unità di quella che da sempre era la sua famiglia, sia pure in via di fatto.

Un simile esito contrasterebbe con l’art. 28, co. 3, d.lgs. 25.07.1998, n. 286, che impone di dare preminenza al superiore interesse del fanciullo, in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, oltre che con la nota dell’UNHCR del giugno 2008, che suggerisce, anche sulla scorta del diritto internazionale, un’interpretazione ampia del termine «famiglia» in modo da «includere tutti coloro che compongono la famiglia come inteso nella società dello Stato parte interessato».

MINORI

Espulsione del genitore straniero e rilevanza del legame affettivo con i figli minori affidati al servizio sociale
Con o rdinanza del 5.04.2019, n. 331, il Giudice di Pace di Palermo ha annullato il provvedimento di espulsione di cui era stata destinataria una donna straniera, in un caso in cui dalle relazioni dei servizi sociali emergeva che i figli minori dell’interessata, collocati in comunità, avrebbero subito un «irreparabile vulnus allo sviluppo psicofisico, nell’ipotesi di allontanamento della madre» con cui mantenevano delle relazioni tramite incontri organizzati dai servizi e ciò nonostante il provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale adottato dal Tribunale per i minorenni nei confronti della donna.
Secondo il Giudice di Pace «la tutela dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione riguardante l’espulsione del genitore sia scevra da automatismi generalizzati e si fondi, previa valutazione della condotta della straniera ancorché rea, su un equo bilanciamento tra la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, assicurati con la misura espulsiva, e lo sviluppo psicofisico dei minori, a cui la legge conferisce protezione in via primaria».

Il provvedimento si segnala perché esclude la legittimità dell’espulsione anche in casi di sospensione della potestà genitoriale, qualora possa essere in ogni caso confermato un significativo legame affettivo tra i minori e lo straniero espulso.

 

Attribuzione dell’età anagrafica
Con decreto del 2.04.2019, la Sezione per i Minorenni della Corte d’Appello di Roma ha accertato la minore età di un ragazzo straniero, accogliendo il reclamo dallo stesso proposto avverso il decreto con cui il Tribunale per i minorenni di Roma, su ricorso del Pubblico Ministero, aveva attribuito la maggiore età.
La Corte rileva come, da un lato, il minore non fosse stato sottoposto ad una valutazione auxologica completa, dall’altro, non avesse trovato applicazione il principio per cui, in caso di dubbio, la minore età avrebbe dovuto presumersi, dal momento che il margine di errore era compatibile anche con un’età inferiore ai 18 anni.
Il Collegio, inoltre, valorizza la documentazione proveniente dal Paese d’origine del minore che confermava la data di nascita dallo stesso dichiarata, richiamando l’art. 19-bis, d.lgs. 142 del 2015 il quale stabilisce che «qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari», oltre a prevedere un preciso iter procedimentale che nel caso concreto non era stato rispettato.
Il provvedimento si segnala perché costituisce una delle prime applicazioni note delle disposizioni in materia di procedimento per l’accertamento dell’età anagrafica dei minori non accompagnati, sottolineandone i contenuti garantistici.

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