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Fascicolo 3, Novembre 2019


«Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria / col suo marchio speciale di speciale disperazione / e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi / per consegnare alla morte una goccia di splendore / di umanità, di verità.   [...] Ricorda Signore questi servi disobbedienti / alle leggi del branco / non dimenticare il loro volto / che dopo tanto sbandare / è appena giusto che la fortuna li aiuti come una svista / come un'anomalia / come una distrazione / come un dovere».
(Fabrizio de Andrè, Smisurata Preghiera, in Anime salve, 1996)

Rassegna di giurisprudenza italiana: Allontanamento e trattenimento

Anche in questo numero si cercherà di dar conto di alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia di espulsioni e trattenimenti relativi al periodo maggio-agosto del corrente anno che paiono particolarmente significativi.

ESPULSIONI
In tema di espulsioni, pubblichiamo alcune decisioni (anche di merito) relative ai rapporti tra provvedimenti ablativi e pendenza (in fase amministrativa o giudiziale) della procedura di protezione internazionale.
Il tema della tutela rafforzata, prevista in favore dello straniero espellendo, derivante dall’esistenza di rapporti familiari o dalla convivenza con parenti italiani continua ad interrogare la giurisprudenza, segno tangibile della difficoltà, da parte delle prefetture, di valutare adeguatamente la sussistenza dei vincoli familiari.
Nell’ambito delle questioni procedurali, oltre al tema ricorrente della nullità dei provvedimenti ablativi conseguente alla violazione dell’obbligo di traduzione (anche qui pare evidente la difficoltà dell’amministrazione di adeguarsi alla giurisprudenza prevalente) pubblichiamo alcune decisioni in tema di rinnovo tardivo del permesso di soggiorno e conseguente espulsione e di tempestività di proposizione del ricorso.

 

Espulsioni e pendenza della procedura di protezione internazionale

È purtroppo ricorrente, nella prassi, che un richiedente asilo si rechi in questura per richiedere la protezione internazionale, ovvero il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa asilo dopo il rigetto della Commissione territoriale e dopo avere proposto ricorso giurisdizionale (o nelle more del termine per la presentazione del ricorso), e, cionondimeno, venga raggiunto da un decreto di espulsione amministrativa. È quanto accaduto a Siracusa, dove l’amministrazione ha ritenuto, immotivatamente, di non applicare la sospensione automatica del provvedimento negativo emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale prevista dall’art. 35-bis, d.lgs. 25/2008 nonostante la documentata presentazione del ricorso giurisdizionale, fino alla decisione della sezione specializzata del Tribunale. Osserva il Giudice di pace che l’effetto sospensivo automatico della decisione negativa in ambito amministrativo – in caso di presentazione del ricorso giurisdizionale – si applica sia nei casi di rigetto della domanda che in presenza di parere negativo della Commissione territoriale in ordine alla richiesta di rinnovo della protezione umanitaria, sempre che non sussistano le ipotesi derogatorie (non ricorrenti nel caso di specie) di cui all’art. 35-bis, co. 3, lett. a) b) c) d) del decreto legislativo 25/2008, non essendovi differenza tra rigetto della domanda ovvero revoca o cessazione della protezione riconosciuta ( Giud. pace Siracusa, decreto 2.9.2019, est. Dell’Ali ). 

Il decreto espulsivo adottato in pendenza di giudizio di secondo grado avverso la decisione negativa del Tribunale, che conferma il rigetto della domanda di protezione internazionale operato dalla Commissione territoriale, (per le cause introdotte prima del d.l. 13/2017, convertito nella l. 46/2017, che ha abrogato l’appello) è annullato dovendosi applicare la previsione di sospensione ex lege fino al passaggio in giudicato della decisione, vigente ratione temporis, indipendentemente dalla data di decisione del ricorso avverso il decreto espulsivo, dovendosi far riferimento al momento dell’adozione del decreto di espulsione. ( Giud. pace Torino, decreto 5.9.2019, est. Novarese ). 

Interessante è un decreto del Giudice di pace di Trieste che annulla due espulsioni: una emessa dopo il rigetto di domanda di protezione internazionale confermata in sede giurisdizionale, e la seconda dopo la dichiarazione d’inammissibilità della reiterata istanza di asilo, nelle more della decisione del Tribunale sull’istanza di sospensiva inserita nel ricorso. Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla le espulsioni ancor prima della decisione sulla domanda cautelare (e sul ricorso) ritenendo ci fossero già gli elementi per definire il rimpatrio pericoloso per la persona. Questo il caso di specie: una prima domanda di protezione internazionale veniva rigettata sia in sede amministrativa che giudiziale, conseguiva un’espulsione per ingresso illegale, corredata da ordine questorile di allontanamento; una seconda istanza veniva successivamente proposta e dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale, seguiva l’adozione di un ulteriore decreto espulsivo per essersi lo straniero reso inottemperante al precedente decreto di allontanamento. Nelle more, l’interessato acquisiva un documento d’identità pakistano da cui risultava che la sua area di provenienza rientrava nell’ambito di quelle zone del Pakistan per cui sia il Tribunale di Trieste che la Corte d’appello ravvisavano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. In entrambi i decreti di espulsione l’amministrazione, pur dando atto della documentazione attestante la zona di provenienza dello straniero, non ne attribuivano alcun rilievo. Il giudice, ritenuto che in sede di giudizio di opposizione all’espulsione occorra verificare la sussistenza delle condizioni di inespellibilità di cui all’art. 19, co. 1, TU, rileva l’esistenza del rischio di persecuzione e, conseguentemente, annullava entrambi i decreti espulsivi, prima ancora della decisione del Tribunale nelle more adito avverso la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza reiterata di protezione internazionale.( Giud. pace Trieste, decreto 21.3.2019, est. Benincampi ). Si segnala tale decisione perché si pone in contrasto con l’orientamento della Cassazione secondo cui il giudice dell’espulsione è tenuto a verificare solo esistenza e validità del decreto espulsivo al momento dell’adozione dell’atto, trattandosi di attività vincolata, tuttavia, la stessa Corte suprema in altre decisioni (Cass. civ. sez. VI, ord. 4230/2013) impone al giudice di valutare la sussistenza del rischio di refoulement rilevante ex art. 19, co. 1, TUI qualora fondato su elementi nuovi non dedotti in sede di ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione (che, nel caso in esame, sono rappresentati dal documento d’identità attestante la zona di provenienza del ricorrente, ritenuta a rischio di persecuzione dalla giurisprudenza di merito).

In merito alla rilevanza di una domanda di protezione internazionale proposta dopo l’emissione di un decreto di espulsione amministrativa, occorre segnalare l’ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione (Cass. civ. sez. I, ord. 13540/2019, pubblicata il 20.5.2019) che rimette la trattazione in udienza pubblica del ricorso dando atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale nei seguenti termini: secondo un primo orientamento, ai sensi dell’art. 7, d.lgs. 25/2008 il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato per tutto il tempo nel quale la sua domanda viene esaminata (fermo restando la possibilità di effettuare il trattenimento amministrativo ex art. 6, d.lgs. 142/2015), sicché, operando il divieto di espulsione, la sua adozione è illegittima; secondo altro orientamento, invece, non assume rilievo, ai fini della verifica di legittimità del decreto di espulsione, la circostanza che lo straniero, dopo la notifica del decreto, abbia presentato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale poiché il provvedimento di espulsione è un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato ed il giudice ordinario dinanzi al quale il decreto è impugnato deve controllare unicamente l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione. Daremo conto della decisione quando sarà pubblicata.

 

Competenza a conoscere della legittimità delle espulsioni amministrative in pendenza di ricorsi ex art. 31, co. 3 TU ed in materia di unità familiare ex art. 30, co. 6 TU
Uno straniero attinto da decreto di espulsione in pendenza di una richiesta di autorizzazione al soggiorno presentata avanti il Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 31, co. 3, TUI, presentava ricorso al Tribunale di Viterbo che si dichiarava incompetente ex art. 18, d.lgs. 150/2011. A seguito di riassunzione del giudizio, il Giudice di pace di Viterbo sollevava conflitto negativo di competenza sostenendo che, in pendenza del predetto giudizio avanti il Tribunale minorile, la competenza in ordine all’opposizione al decreto di espulsione amministrativa spettasse al Tribunale in composizione monocratica in applicazione analogica dell’art. 1, co. 2-bis, del d.l. 14.9.2004, n. 241, convertito con modificazioni dalla legge 12.11.2004, n. 271, recante una disciplina speciale rispetto a quella generale dettata dal d.lgs. n. 150 del 2011.
La Corte di cassazione, sez. VI civ. con ordinanza n. 16075/19, pubblicata in data 14.6.2019, richiamando il dettato di cui all’art. 1, d.l. 241/2004, convertito dalla l. 271/2004 (si tratta della normativa che attribuì la competenza dell’ufficio del Giudice di pace a conoscere delle controversie in materia di espulsione) secondo cui «rimane ferma la competenza del Tribunale in composizione monocratica e del Tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell’art. 30 e del comma 3 dell’art. 31 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, e successive modificazioni … in pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica» ha dichiarato la competenza del Tribunale di Viterbo.
Il Supremo Collegio ha altresì precisato che la disciplina in esame non può ritenersi superata da quella successivamente dettata dall’art. 18, co. 2, d.lgs. n. 150 del 2011, che non prevede alcuna deroga alla competenza al Giudice di pace, perché «nel quadro di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18 cit., deve infatti ritenersi che, pur avendo ribadito in linea generale la competenza del Giudice di pace, il legislatore delegato abbia inteso far salva, in via speciale e derogatoria, la vis attractiva della competenza del Tribunale, concentrando presso il medesimo organo giudicante la cognizione dei provvedimenti incidenti sul diritto all’unità familiare (cfr. Cass., sez. VI, 13.7.2018, n. 18622; Cass., sez. I, 18.6.2010, n. 14849)».

 

Espulsioni, pendenza di ricorso ex art. 31, co. 3 e valutazione dell’effettività dei legami familiari
In applicazione dei principi indicati nell’ordinanza che precede, il Tribunale di Bologna, adito da un straniero destinatario di un decreto di espulsione amministrativa per irregolarità del soggiorno che aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 31, co. 3, TU avanti il Tribunale minorile, ha ritenuto la propria competenza rigettando l’eccezione di incompetenza sollevata dall’amministrazione. Nel merito, il ricorrente deduceva violazione dell’art. 13, co. 2-bis, TU per essersi il prefetto limitato a verificare l’irregolarità del suo soggiorno e l’esito negativo della domanda di protezione internazionale, omettendo di valutare la presenza del figlio minore e della compagna in Italia, ospiti di una comunità di accoglienza.

Il giudice, richiamati il disposto di cui all’art. 13, co. 2-bis citato, siccome interpretato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce dell’art. 8 CEDU e della sentenza della Consulta n. 202/2013, accoglie il ricorso sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei rapporti familiari (anche se al di fuori della procedura di ricongiungimento familiare, non attuata nel caso di specie) indicando le ragioni per le quali riteneva prevalenti le esigenza pubblicistiche connesse all’allontanamento dello straniero irregolare rispetto a quelle connesse alla tutela della vita privata e familiare. L’omesso bilanciamento dei contrapposti interessi determina una carenza motivazionale che inficia la legittimità dell’espulsione. ( Trib. Bologna, ord. 1.7.2019, est. Baraldi

Ovviamente, lo spostamento di competenza dal Giudice di pace al Tribunale vale solo se è pendente una causa in Tribunale o nei successivi gradi di giudizio ex artt. 31, co. 3 o 30, co. 6, TU, perché è la pendenza di un procedimento inerente lato sensu il diritto all’unità familiare che determina l’attrazione di competenza in favore dello stesso giudice chiamato a decidere sulla domanda precedentemente introdotta. Diversamente, se il ricorrente si duole della omessa valutazione dei legami familiari in violazione dell’art. 13, co. 2-bis cit. o dell’omessa considerazione della convivenza con il coniuge o parenti entro il secondo grado di cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 19, co. 2, lett. c) TU, la competenza resta al Giudice di pace.

 

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, impugnazione al Tar, espulsione per pericolosità sociale e omessa valutazione dei legami familiari
A fronte del rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di pericolosità sociale desunta dalle condanne penali, l’interessato proponeva ricorso al Tar e, nelle more della decisione, veniva attinto da decreto espulsivo per irregolarità del soggiorno la cui opposizione veniva rigettata dal Giudice di pace.
Ricorreva pertanto per Cassazione deducendo – tra l’altro – che il Giudice di pace non avrebbe tenuto in considerazione il ricorso pendente avverso l’atto presupposto dell’espulsione (il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno), né l’esistenza dei legami familiari in Italia, essendo entrato nel territorio nazionale a seguito di ricongiungimento familiare con i propri genitori.
Quanto al primo profilo di ricorso, la Corte (Cass. civ. sez. I, ord. 20694/2019 pubblicata il 31.7.2019) lo dichiara inammissibile, richiamando il costante indirizzo secondo cui al giudice dell’espulsione non è consentita alcuna valutazione circa la legittimità del provvedimento del questore in ordine al rifiuto di permesso di soggiorno, il cui sindacato spetta in via esclusiva al giudice amministrativo la cui decisione non costituisce un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione, sicché nemmeno si ravvisa un rapporto di pregiudizialità tra le due cause (ex multis Cass. SU sent. n. 22217 del 16.10 2006). Invece, la Corte accoglie il motivo di ricorso relativo alla omessa ponderazione dei legami familiari ex art. 32-bis TU e, per l’effetto, cassa con rinvio il provvedimento impugnato. Giova sottolineare che a tale approdo il Giudice di legittimità perviene perché l’espulsione non era stata adottata per motivi di pericolosità sociale ex art. 13, co. 2, lett. c), TU, ma per motivi di irregolarità del soggiorno conseguente alla permanenza in Italia nonostante il diniego di rinnovo del relativo permesso adottato a seguito di condanne penali ostative. Infatti, occorre rammentare che la disposizione in parola esclude il c.d. “automatismo espulsivo” solo per i provvedimenti di espulsione adottati per irregolarità dell’ingresso o del soggiorno (art. 13, co. 2, lett. a) e b) TU) e non anche per pericolosità sociale.

 

La disciplina applicabile al coniuge di cittadina dell’Unione europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro
La disciplina applicabile ai provvedimenti ablativi emessi nei confronti di cittadini di Paesi terzi familiari di cittadini dell’Unione europea non è sempre di facile individuazione, specie se il familiare straniero non è titolare di carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10, d.lgs. 30/2007. Il dubbio riguarda l’applicazione della disciplina di cui al d.lgs. 286/98, ovvero quella di cui al d.lgs. 30/2007.
Il caso oggetto dell’ordinanza in commento è il seguente. Un cittadino nigeriano è coniugato con una cittadina rumena da cui ha avuto due figli minori ed in Spagna è titolare di permesso di soggiorno a tempo indeterminato così come i suoi familiari. A seguito della commissione di reati in materia di stupefacenti, lo straniero viene condannato ad una pesante pena detentiva in Italia e qui detenuto. Tutto il nucleo familiare dalla Spagna si trasferisce in Italia al fine di mantenere l’unità familiare, al punto che, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, il condannato è ammesso a scontare l’ultima frazione di pena in regime di detenzione domiciliare presso la residenza della sua famiglia (che nel frattempo ha acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 30/2007). In vista del fine pena, il condannato chiede alla questura il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea. Al momento della scarcerazione, avendo interamente espiato la pena, l’amministrazione adotta e notifica contestualmente due provvedimenti: rifiuto della carta di soggiorno e conseguente espulsione per motivi di pericolosità sociale ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. c), d.lgs. 286/98, con ordine di trattenimento presso il locale CPR (trattenimento convalidato dal Giudice di pace ed espulsione eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera poco dopo).
Il difensore impugna alla sezione specializzata del Tribunale sia il rigetto della carta di soggiorno che il decreto di espulsione, ritenendo quest’ultima causa connessa con la prima ai sensi dell’art. 3, co. 3, d.l. 13/2017 convertito dalla l. 46/2017.
Il Tribunale di Torino, sez. IX civ. con ord. 9.7.2019 - est. Clerici ,  rilevato che il ricorrente è coniugato con cittadina comunitaria e che è padre di due figli minori, che durante la detenzione ha usufruito di plurimi permessi premio presso l’abitazione familiare e che ivi ha scontato parte della pena in regime di detenzione domiciliare, che durante la detenzione ha svolto attività lavorativa versando un contributo mensile alla moglie concorrendo al mantenimento dei figli, che era titolare di permesso di soggiorno spagnolo come familiare di cittadina dell’Unione e, quindi, che i legami familiari sono effettivi, osserva che la disciplina di cui al d.lgs. 30/2007 si estende ai familiari stranieri di cittadini dell’Unione e che, conseguentemente, le limitazioni all’ingresso e al soggiorno sono quelle previste dall’art. 20 del predetto decreto legislativo alla cui stregua deve esser effettuata la valutazione di pericolosità sociale. Poiché ai sensi della predetta norma, l’esistenza di condanne penali non giustifica, di per sé, l’adozione di provvedimenti di allontanamento, il giudice ritiene che difettino le condizioni di effettività e concretezza della minaccia rappresentata dalla presenza del ricorrente in Italia, anche in considerazione dell’assenza di ulteriori comportamenti illeciti (essendo quelli per cui v’è stata condanna risalenti al 2010) e, considerato che l’Amministrazione non ha tenuto in alcun conto la sussistenza concreta dei legami familiari (mantenuti anche durante la detenzione), annulla il decreto di espulsione ritenendo prevalenti le esigenze di tutela dell’unità familiare nel bilanciamento con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
A tale soluzione il Tribunale è pervenuto ritenendo la posizione del ricorrente sussumibile nella disciplina dettata dal d.lgs. 30/2007, in luogo di quella prevista dal d.lgs. 286/98.

 

Espulsione amministrativa per motivi di pericolosità sociale
In tema di espulsione ai sensi dell’art. 13, co. 2, lett. c), d.lgs. 286/98, si ravvisa una spiccata tendenza da parte delle amministrazioni a limitare la motivazione dei provvedimenti con l’elencazione dei precedenti penali dell’espellendo, motivazione sovente frettolosamente avallata dalla giurisprudenza di merito, come nel caso, davvero emblematico, che ha dato origine all’ordinanza della Cassazione, sez. I, civ. n. 20692/19, pubblicata il 31.7.2019.
Uno straniero, scontata la pena di anni quattro di reclusione per rapina, veniva fatto oggetto di un decreto di espulsione per pericolosità sociale motivata esclusivamente sulla base dei precedenti penali senza alcun giudizio prognostico relativo alla effettività di tale pericolosità. Tale decisione veniva confermata dal Giudice di pace. L’interessato ricorreva pertanto per Cassazione e la Corte accoglieva il ricorso nel 2017 rinviando la causa ad altro Giudice affinché compisse la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente sulla base dei principi enucleati dalla stessa Corte, consistenti nell’utilizzo dei seguenti criteri: a) accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) attualità della pericolosità; c) necessità di esaminare globalmente l’intera personalità del soggetto quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita.
Il giudizio veniva riassunto, ma anche il Giudice del rinvio confermava nuovamente l’espulsione, senza adeguarsi al principio di diritto enucleato dalla Corte che, nuovamente adita, cassava con rinvio il provvedimento impugnato, precisando altresì che... «la cognizione di merito del Giudice di pace ha ad oggetto l’accertamento, in concreto, delle condizioni necessariamente predeterminate dalla legge – nella specie l’accertamento della pericolosità sociale dell’espellendo – sulla base delle quali è stata disposta la misura, non determinando il carattere vincolato e non discrezionale dell’esercizio della potestà amministrativa alcuna limitazione a tale cognizione».

 

Espulsione e necessità di cure mediche
Uno straniero espulso per irregolarità del soggiorno si è visto annullare il provvedimento dal Giudice di pace di Palermo, ord. 16.5.2019 - est. Di Chiara , a seguito della documentata condizione di salute di particolare gravità che non consente il rientro nel Paese di origine se non a rischio di un irreparabile pregiudizio alla sua salute. Il giudice ha, di fatto, applicato la nuova disposizione di cui all’art. 19, co. 2, lett. d-bis) TU, introdotta dalla l. 132/2018, pur senza darne atto espressamente nel provvedimento.

 

Profili formali e procedurali

A proposito dell’obbligo di motivazione, coerente con i profili di illegittimità sollevati in sede di ricorso avverso i provvedimenti di espulsione, si segnala Cass. civ. sez. VI, ord. 18467/2019 pubblicata il 9.7.2019 con cui viene cassata con rinvio una decisione di un Giudice di pace che, a fronte della contestazione della inesistenza della delega al vice prefetto aggiunto per la sottoscrizione del decreto espulsivo e della non conformità all’originale della copia notificata al ricorrente, si è limitato a fornire una motivazione del tutto generica e, inoltre, ha fondato la decisione prendendo in considerazione elementi estranei al contenuto dell’atto impugnato, dedotte in giudizio dall’amministrazione, senza verificare le fondatezza dell’opposizione.

In tema di tempestività della presentazione del ricorso avverso il decreto amministrativo di espulsione a mezzo posta, si deve avere riguardo alla data di spedizione dell’atto tramite ufficio postale e non già alla data di ricezione. Principio consolidato in giurisprudenza e ribadito da Cass. civ. sez. VI, ord. n. 15981/2019, pubblicata il 14.6.2019 che annulla con rinvio una dichiarazione di inammissibilità del ricorso pervenuto all’ufficio del Giudice di pace oltre il trentesimo giorno dalla notificazione dell’atto impugnato.

Il consolidato principio secondo cui è nullo il decreto espulsivo tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi – e il giudice ritenga plausibile – l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità, è stato ribadito da Cass. civ. sez. I. ord. n. 20690/2019, pubblicata il 31.7.2019. Con l’occasione la Corte ha precisato che grava sull’amministrazione l’onere di provare la conoscenza della lingua italiana o delle lingue veicolari da parte dello straniero, ed è compito del giudice di merito accertare in concreto tale eventuale conoscenza, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche.

Un’applicazione consequenziale al principio di diritto esposto nel commento all’ordinanza della Cassazione che precede, lo si rinviene in una interessante decisione del Giudice di pace di Roma, ord. depositata il 13.6.2019 - est. Fiorentino .
Questo il caso: un cittadino albanese ricevette un decreto di espulsione per irregolarità del soggiorno il 2.1.2017 tradotto in lingua inglese, successivamente – in data 2.1.2019 – gli venne notificato un ordine di allontanamento questorile, tradotto in lingua albanese e, solo in data 25.1.2019, presentò ricorso avverso entrambi i provvedimenti, chiedendone l’annullamento “a cascata”, sostenendo di essere venuto a piena conoscenza del contenuto dei due provvedimenti solo a seguito della notifica del secondo, correttamente tradotto e notificato. Il Giudice di pace, rigettando l’eccezione d’inammissibilità del ricorso avverso il decreto di espulsione prospettata dall’amministrazione (essendo stato presentato ben oltre il termine di 30 gg.), ha annullato i provvedimenti sul presupposto che – ferma restando la nullità del decreto di espulsione tradotto in lingua veicolare, secondo l’orientamento della Cassazione – deve applicarsi il principio della «tardività apparente dell’opposizione», dovendosi considerare come dies a quo del termine d’impugnazione la data di acquisizione della effettiva conoscenza dell’atto e del rimedio esperibile, da individuarsi nella data di notifica dell’ordine di allontanamento in lingua conosciuta (avvenuta il 2.1.2019). Il giudice opportunamente richiama Cass. civ. sez. I, sent. 6.5.2010, n. 11005, pubblicata su questa Rivista in versione cartacea n. 3/2010.

Invece, un’interpretazione palesemente difforme dal principio di nullità del decreto espulsivo tradotto il lingua veicolare, si riscontra in un’ordinanza del Giudice di pace di Benevento dell’11.7.2019 - est. Ramaglia che apoditticamente afferma non essere affetto da nullità il provvedimento ablativo tradotto in lingua veicolare, consentendosi – al più – una remissione in termini ai fini dell’impugnazione, sulla scorta di alcune sentenze dei Tar relativamente recenti; dimenticando, però, che i giudici amministrativi non hanno alcuna competenza in materia di espulsione amministrativa prefettizia e omettendo di considerare che dette decisioni riguardano la mancata traduzione dei provvedimenti in materia di diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.

La decisione in esame annulla comunque l’espulsione sotto altro profilo: la tardiva spontanea presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni, non determina l’espulsione automatica dello straniero, se non dopo che la domanda di rinnovo sia stata respinta per la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti previsti per il rinnovo, in conformità alla risalente sentenza delle Sezioni unite della Cassazione 7892/2003.

 

TRATTENIMENTO
La Corte di Cassazione, con ordinanza sez. I n. 23450/2019 pubblicata il 20.9.2019, si sofferma sulle garanzie del trattenimento e in particolare sulla motivazione che deve sostenerlo. La Corte era sollecitata a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 TUI per asserito contrasto con i principi posti dagli artt. 3 co. 2, 10 co. 1 e 2, e 13 co. 1, 2 e 3 Cost., nella parte in cui detta norma non prevede che l’ordine di trattenimento del questore possa essere emesso soltanto nella sussistenza di tassativi casi eccezionali di necessità e urgenza. La Corte ricostruisce brevemente il quadro normativo e osserva che il trattenimento dello straniero presso un CPR viene disposto dal questore con atto amministrativo soggetto a successiva convalida da parte del Giudice di pace. La convalida costituisce una misura di controllo giurisdizionale sul primo provvedimento, amministrativo, sostanzialmente analoga a quelle previste per le misure cautelari e di prevenzione, proprio al fine di consentire la verifica immediata della sussistenza dei presupposti minimi occorrenti per giustificare la limitazione della libertà personale dello straniero trattenuto. La proroga della misura è invece disposta, su richiesta del questore, direttamente dall’autorità giudiziaria, con atto di natura giurisdizionale. Sia il trattenimento sia la proroga incidono sulla libertà personale del soggetto e sono soggetti alle garanzie dell’art. 13 Cost., con il doppio principio della riserva di legge e del motivato controllo giurisdizionale.
La Corte evidenzia che, in considerazione dei limiti temporali massimi previsti dall’art. 14 TUI e del riferimento al «tempo strettamente necessario», e della strumentalità della misura eccezionale del trattenimento rispetto all’esigenza del rimpatrio, il trattenimento costituisce una extrema ratio, praticabile soltanto quando non sia concretamente possibile il rimpatrio né l’adozione di misure alternative che incidano in modo meno grave sulla libertà del rimpatriando, fermo restando l’onere a carico della PA di fornire puntuale motivazione del provvedimento amministrativo che dispone la misura del trattenimento o dell’istanza con la quale viene richiesta la sua proroga. La Corte pertanto dichiara manifestamente infondata la questione, ma accoglie il ricorso rilevando che la formula di stile «sussistendo i presupposti di legge» non costituisce idonea motivazione tale da integrare il c.d. minimo costituzionale.

 

Oggetto del giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento
La Corte di cassazione, con ordinanza sez. I, n. 22562/2019 del 10.9.2019, ribadisce che in tema di convalida del trattenimento è ammesso il ricorso per Cassazione contro il decreto giurisdizionale di convalida, non già del provvedimento amministrativo convalidato.
Con ordinanza sez. VI n. 9686/2019 del 5.4.2019, la Corte rammenta che le eccezioni non dedotte nell’udienza di convalida non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.

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