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Fascicolo 2, Luglio 2021


«Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di oggi, può essere conosciuto, interpretato, trasformato, e messo al servizio dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. La prova per questo obbiettivo è una prova che può riempire degnamente una vita».

(Enrico Berlinguer, 7 giugno 1984, Padova)

Ammissione e soggiorno

LA REGOLARIZZAZIONE 2020 (art. 103, d.l. n. 34/2020)

Il comma 1 e le condanne penali
Con ordinanza cautelare n. 121/2021 il Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, ha cautelativamente sospeso il provvedimento con cui la prefettura di Ravenna ha rigettato la domanda di regolarizzazione, presentata ai sensi dell’art. 103, co. 1 d.l. n. 34/2020 in forza di una condanna penale del lavoratore, risalente al 2012.
Il Giudice regionale ha «[r]itenuto, ad un sommario esame, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari atteso che l’impugnato rigetto, motivato unicamente da condanna seppur irrevocabile risalente al 2012, ne presuppone il carattere automaticamente espulsivo in aperta violazione oltre che dello stesso co. 10 dell’art. 103 d.l. 34/2020 dei consolidati principi vigenti in “subiecta materia” (ex multis Cons. St. sez. III, 2 novembre 2020, n. 6756) essendo indispensabile la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale».
 
Il comma 2 e la rinuncia al procedimento di protezione internazionale
Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 1905/2021 (RG. 2064/2021), ha concesso la cd. sospensiva in un giudizio d’appello proposto da un ricorrente che aveva presentato domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, co. 2 d.l. n. 34/2020, a cui la questura di Bologna aveva rigettato la domanda per difetto di rinuncia al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Il Giudice d’appello riforma il diniego di sospensiva del Tar Emilia Romagna, Bologna, ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione dello Stato, in quanto «non risulta che il richiedente sia stato interpellato in ordine all’opzione del titolo da conseguire e che, dunque, sussistano dubbi in ordine alla regolarità procedimentale come sopra individuata», nel contempo affermando che «la questione relativa al rapporto tra i diversi titoli ha formato oggetto di contenzioso e richiede un giusto approfondimento nella appropriata sede del merito».
Sempre il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 1848/2021 (RG. 2250/2021) ha concesso la sospensiva (rigettata in primo grado dal Tar Bologna) in un ricorso in cui era impugnato il provvedimento della questura di Bologna di rigetto della domanda di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, co. 2 d.l. n. 34/2020 per difetto di rinuncia al procedimento asilo. Il Giudice d’appello ha ritenuto che «l’Amministrazione non ha dato adeguato rilievo alla circostanza che l’appellante ha rinunciato agli atti presso il Tribunale di Milano, con conseguente estinzione del procedimento di impugnazione del provvedimento di rigetto della protezione internazionale; circostanza che ha fatto venire meno la condizione di “regolarità” della presenza dello straniero sul territorio nazionale e ha determinato l’interesse dello stesso ad avanzare istanza di permesso temporaneo ex art. 103, co. 2 d.l. 34/2020».
 
Il comma 2 e il periodo di lavoro pregresso
Sempre in tema di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, co. 2, d.l. n. 34/2020 il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1571/2021 (RG. 1586/2021) ha concesso la sospensiva in un giudizio in cui era stato impugnato il diniego opposto al ricorrente dalla questura di Bologna motivato sulla inidoneità del periodo di lavoro svolto in uno dei tre settori indicati dalla legge (agricola, lavoro domestico, assistenza alla persona). Secondo il Giudice d’appello «alla luce della pur sommaria delibazione propria della fase cautelare, che i dubbi sollevati dall’appellante siano meritevoli di approfondimento, avuto riguardo alla circostanza che l’art. 103 del d.l. 34/2020 non fissa un periodo minimo di svolgimento pregresso dell’attività lavorativa nei settori di interesse».
 
 
Il comma 2, le questioni procedurali e la scadenza del titolo di soggiorno
Con sentenza n. 621/2021 il Tar Toscana (RG. 216/2021) ha annullato il provvedimento con cui la questura ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di regolarizzazione presentata ai sensi dell’art. 103, co. 2 d.l. n. 34/2020, sull’errato presupposto che il ricorrente non avesse un titolo di soggiorno scaduto dopo il 31.10.2019, come richiesto da detta norma.
Il Tar censura, innanzitutto, la violazione dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto, ex art. 10-bis legge 241/90, come innovato dal d.l. n. 76/2020 che ha inciso sull’art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo, stabilendo l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di detto art. 10-bis, cioè dell’invio del cd. preavviso di rigetto.
Quanto al merito della questione, il Tar toscano censura la motivazione addotta nel provvedimento impugnato, dopo avere accertato che il ricorrente aveva chiesto, antecedentemente al 31.10.2019, il rinnovo del permesso di soggiorno di cui era titolare ma il relativo procedimento non era stato definito se non nell’aprile 2020. Secondo il Tar, dunque, «alla data del 31 ottobre 2019 il ricorrente doveva considerarsi legittimamente presente sul territorio nazionale, nell’attesa della conclusione del procedimento amministrativo di rinnovo del titolo scaduto, e che ha visto venir meno tale legittimazione in epoca successiva, attraverso il rigetto dell’istanza di rinnovo medesima».

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