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Fascicolo 1, Marzo 2023


«Ogni classificazione delle popolazioni è arbitraria. Trovo disgustosa la situazione attuale e ammiro chi si oppone ma soprattutto l’ostinazione e il coraggio straordinario dei migranti»

(Étienne Balibar, in Confini, mobilità e migrazioni. Una cartografia dello spazio europeo, a cura di Lorenzo Navone, Milano, AgenziaX, 2020).

Non discriminazione

Nel corso del terzo quadrimestre del 2022 le pronunce in tema di discriminazione hanno riguardato in prevalenza la gestione dei rapporti dei cittadini extra UE con gli enti locali e con l’INPS.

Alloggi pubblici
Il Tribunale di Genova ha ritenuto discriminatoria la condotta del Comune di Genova consistente nell’aver posto in esecuzione il bando 2020 per l’accesso agli alloggi ERP nella parte in cui prevedeva, quale requisito per i soli cittadini extra UE, la produzione di documentazione che attestasse l’assenza di diritti di proprietà nel Paese di origine in coerenza con il regolamento regionale.
Il Tribunale dopo aver dato atto che, nelle more del giudizio, era intervenuta una modifica nella normativa regionale che aveva eliminato tale requisito e che il Comune di Genova aveva, di conseguenza, inserito in graduatoria i soggetti in precedenza esclusi, ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente a rimuovere gli effetti della discriminazione attuata con il bando. A tal fine ha ordinato al Comune di Genova di modificare il medesimo bando per consentire, anche ai cittadini stranieri extra UE che non l’avessero fatto in precedenza essendo privi del requisito suddetto, di presentare la domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale. Il Tribunale ha, al riguardo, richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE per affermare che l’esistenza di una discriminazione diretta, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. a), della dir. 2000/78 non presuppone che sia identificabile un denunciante che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione.
Il Tribunale di Pordenone ha analogamente ritenuto discriminatoria la condotta tenuta dalla Regione autonoma FVG consistente nell’aver adottato il regolamento n. 208/2016 come modificato con regolamento 84/2019 (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione di alloggi di edilizia sovvenzionata) nella parte in cui, ai fini dell’accesso agli alloggi di cui all’art. 16, l.r. n. 16 prevede, all’art. 7, co. 3-bis che tutti i cittadini extra UE debbano fornire «documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza», con conseguente esclusione di tutti i richiedenti aventi cittadinanza extra UE che non forniscano tale documentazione (Trib. Genova, ord. 10.11.2022, Trib. Pordenone, ord. 4.12.2022, in Banca dati Asgi).
 
Reddito di cittadinanza
Il Tribunale di Bergamo ha operato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in merito alla compatibilità dell’art. 2, co. 1 lett. a), d.l. n. 4/2019 – che richiede anche ai titolari di protezione internazionale 10 anni per accedere al reddito di cittadinanza in aggiunta ai 2 anni di residenza continuativa – con i principi di parità di trattamento contenuti negli articoli 26 e 29 della dir. 2011/95 UE (Trib. Bergamo, ord. 16.11. 2022, in Banca dati Asgi).
Nel giudizio promosso per far accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS consistente nel non aver precisato nella circolare 20.3.2019 e nel proprio sito istituzionale che il requisito della residenza fosse da intendersi in senso sostanziale come radicamento decennale sul territorio italiano e nell’aver sospeso l’erogazione e revocato il reddito di cittadinanza a causa dell’asserita mancanza del requisito dei dieci anni di pregressa residenza legale in Italia, il Tribunale di Roma ha affermato che la valutazione dell’ effettiva permanenza sul territorio italiano va operata sulla base della documentazione riguardante anche i periodi non riscontrabili anagraficamente. Pertanto dall’accertamento operato è conseguito il ripristino della prestazione (Trib. Roma, 4.10.2022, in Banca dati Asgi).
 
Assegno temporaneo per i figli minori
Il Tribunale di Bergamo, muovendo dalla considerazione che le ricorrenti, cittadine extra UE, in quanto titolari di permesso per motivi famigliari e per attesa occupazione, siano titolari di un permesso che consente loro di lavorare e quindi siano da considerare «lavoratrici» secondo la definizione data dalla dir. 2011/98/UE, ha ritenuto discriminatorio condizionare il riconoscimento dell’assegno temporaneo per i figli minori di cui all’art. 1, d.l. 79/2021 al possesso, da parte dei cittadini extra UE, del permesso di soggiorno di lungo periodo o del permesso di lavoro (o di ricerca) di durata almeno semestrale, in quanto crea una disparità di trattamento fra cittadini italiani e stranieri che viola la dir. 2011/98/UE, che non prevede alcuna possibilità di deroga, né per le prestazioni non essenziali né per quelle essenziali (Trib. Bergamo, ord. del 7.11.2022, in Banca dati Asgi).

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