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Fascicolo 1, Marzo 2023


«Ogni classificazione delle popolazioni è arbitraria. Trovo disgustosa la situazione attuale e ammiro chi si oppone ma soprattutto l’ostinazione e il coraggio straordinario dei migranti»

(Étienne Balibar, in Confini, mobilità e migrazioni. Una cartografia dello spazio europeo, a cura di Lorenzo Navone, Milano, AgenziaX, 2020).

Osservatorio italiano

Rassegna delle leggi, dei regolamenti e dei decreti statali

Misure sull’immigrazione nella Legge di bilancio 2023
Nella legge di bilancio 2023 (l. 29.12.2022, n. 197, pubblicata in G.U. n. 303 del 29.12.2022 – Suppl. ord. n. 43) sono previste varie misure in materia di immigrazione e di asilo, quasi tutte contenute nell’art. 1 che prevede molte centinaia di commi.
1) Sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo anti-tratta
Il comma 338 prevede un sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne stabilendo che nell’art. 5, co. 3, primo periodo, del d.l. 14.08.2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l. 15.10.2013, n. 119, un finanziamento di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
Il comma 339 prevede il rifinanziamento del Fondo anti-tratta (che non era più finanziato dal 2018) prevedendo 2 milioni di euro per l’anno 2023 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
2) Compenso per il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato
 
Il comma 348 prevede che il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, direttamente dal datore di lavoro, con le modalità previste dall’articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27.12.2017, n. 205.
Il comma 349 prevede che per tale prestatore di lavoro agricolo a tempo determinato per il lavoratore il compenso erogato entro tali termini è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
3) Carta della cultura Giovani
Il comma 630 estende anche agli stranieri regolarmente soggiornanti la Carta della cultura Giovani e la nuova Carta del merito.
Infatti sostituisce il comma 357 dell’art. 1, l. 30.12.2021, n. 234 prevedendo che al fine di consentire l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall’anno 2023:
a) una «Carta della cultura Giovani», a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;
b) una «Carta del merito», ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).
4) Ucraina: proroga dello stato di emergenza al 3 marzo 2023
 Il comma 669 prevede che lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 28.02.2022, relativo all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l’allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall’Unione europea, possono essere adottate con le modalità previste dall’art. 24 del codice della protezione civile, di cui al d.lgs. 02.01.2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il comma 670 sopprime il limite temporale del 31 dicembre 2022 per accedere alle forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione previste dall’art. 31, comma 1, lettera b), d.l. 21.03.2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla l. 20.05.2022, n. 51.
Il comma 671 per assicurare la prosecuzione delle attività e delle misure di cui ai commi 669 e 670 garantendo la continuità della gestione emergenziale, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell’art. 25 del codice della Protezione civile, di cui al d.lgs. 02.01.2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del citato art. 31, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attività e delle misure medesime.
5) Potenziamento dei Centri per il rimpatrio (CPR)
I commi 678 e 679 stabilisce che al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell’interno è autorizzato ad ampliare la rete dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall’art. 14, co. 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lgs. 25.07.1998, n. 286 e a tal fine le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per la costruzione, l’acquisizione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a Centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l’anno 2023, di 14.392.960 euro per l’anno 2024 e di 16.192.080 euro per l’anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall’applicazione da questo potenziamento, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relative alle spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei Centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l’anno 2023, di 1.730.352 euro per l’anno 2024 e di 4.072.643 euro per l’anno 2025.
6) Lavoratori somministrati addetti alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale
I commi 680 e 681 stabiliscono l’ennesima proroga del criticabile sistema del lavoro avventizio per ricoprire i posti del personale che si occupa di immigrazione e asilo presso il Ministero dell’interno.
In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l’ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l’anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalità delle questure, delle Commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell’interno è autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all’articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.18.04.2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all’art. 33, co. 1, del d.l. 21.03.2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla l. 20.05.2022, n. 51, e all’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 883 del 31.03.2022
Agli oneri derivanti da tale proroga, pari a 2.272.418,14 euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le medesime finalità.
7) Lavoratori somministrati addetti alle procedure per l’emersione dei rapporti di lavoro e al rilascio delle autorizzazioni degli ingressi per motivi di lavoro
Altra proroga del criticabile sistema del lavoro avventizio per ricoprire i posti del personale dello Sportello unico per l’immigrazione delle prefetture è prevista nel comma 683: consentire una più rapida definizione delle procedure concernenti le quote di ingresso per lavoro del 2022 e del 2023 (di cui agli articoli 42, 43 e 44 del d.l. 21.06.2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla l. 04.08.2022, n. 122) e delle procedure di emersione del lavoro irregolare degli stranieri (di cui all’art. 103 d.l. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.07.2020, n. 77), il Ministero dell’interno è autorizzato a utilizzare per l’anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all’art. 9, co. 28, d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30.07.2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli artt. 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18.04.2016, n. 50.
8) Riassegnazione dei contributi versati per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno ai fini del finanziamento delle spese per il rimpatrio
Da ultimo l’art. 9 della l. n. 197/2022 prevede due ulteriori importanti norme contabili, rilevanti ai fini della gestione dell’immigrazione.
1) Il comma 5 prevede che il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per l’anno finanziario 2023, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all’art. 5, co. 2-ter, del Testo unico delle leggi sull’immigrazione emanato con d.lgs. n. 286/1998, versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell’articolo 14-bis del medesimo Testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2) Il comma 6 prevede che, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza ai sensi dell’art.14-ter del medesimo Testo unico, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell’interno, per l’anno finanziario 2023, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anche tra missioni e programmi diversi.
 
Nuove norme regolamentari sui minori stranieri non accompagnati
Importanti modifiche strutturali del diritto degli stranieri in Italia sono state introdotte con le norme regolamentati approvate col decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2022, n. 191 - regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell’art. 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (pubblicato in G.U., n. 290 del 13.12.2022).
Le nuove norme regolamentari modificano il regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi sull’immigrazione, nelle parti che regolano la disciplina dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati e la conversione dei permessi al raggiungimento della maggiore età, sulla base delle modifiche e integrazioni derivanti dalle norme legislative entrate in vigore con la l. n. 40/2017 (c.d. legge Zampa). Si segnalano di seguito le modifiche più significative.
1) Circa la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età, si ribadisce il principio secondo il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’emissione del parere, debba effettuare una valutazione caso per caso, che tenga conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale, nonché dell’avvio di un percorso di integrazione. La richiesta del parere è presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, ed è corredata da:
a) copia del passaporto o dell’attestato di identità rilasciato o convali-dato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine;
b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio;
c) documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall’interessato durante la minore età e quello eventualmente da realiz-zare successivamente;
d) ogni altra documentazione utile ai fini dell’adozione del parere.
2) Il permesso di soggiorno per richiesta asilo può essere convertito, ai sensi dell’art. 32 del Testo unico, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, in caso di diniego della protezione internazionale: il minorenne a cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale dopo il compimento della maggiore età può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro o esigenze sanitarie. La richiesta può essere presentata anche dopo il raggiungimento della maggiore età e in tal caso la richiesta è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l’autorità giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 35-bis, co. 4 e 13, d.lgs. 28.01.2008, n. 25.
3) Il permesso di soggiorno per integrazione è rilasciato al minore straniero non accompagnato in presenza di un decreto del Tribunale per i minorenni di affidamento ai servizi sociali, per la durata fissata dall’autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.
4) Ai minori titolari di un permesso di soggiorno per minore età ovvero per motivi familiari, pur nel rispetto delle previsioni in materia di lavoro minorile, può essere consentito lo svolgimento di attività lavorativa e formativa finalizzata all’accesso al lavoro.
5) si chiarisce che è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari al minore straniero non accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai sensi dell’art. 9, co. 4, l. 04.05.1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato anche ai sensi del medesimo articolo 9, co. 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.
6) Si chiarisce e si disciplina la possibilità di svolgere attività lavorativa (o formativa, finalizzata al lavoro) per i minorenni affidati o sottoposti a tutela, nel rispetto della normativa sul lavoro minorile.
7) I MSNA, che in base alla legge n. 40/2017 possono ottenere l’affidamento ai servizi sociali anche dopo il compimento della maggiore età, per favorire il buon esito del percorso di inserimento sociale precedentemente iniziato, ottengono un permesso di soggiorno «per integrazione» con un decreto del Tribunale per i minorenni valido fino a 21 anni.
8) Il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato al minore straniero non accompagnato nei casi di cui all’art. 10, co. 1, lett. a), l. n. 47/2017, fino al compimento della maggiore età, salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso di cui alla lettera a-bis) e al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell’art. 9, co. 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante.
 
Quote di ingresso per il 2022/2023 per gli sportivi stranieri professionisti
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.09.2022 prevede il limite massimo d’ingresso degli sportivi stranieri extraUE.
Per la stagione agonistica 2022/2023 il limite massimo d’ingresso degli sportivi stranieri provenienti da Paesi extraUE, che svolgeranno attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le Federazioni sportive nazionali, è determinato complessivamente in n. 1.200 unità.
Così come prevede l’articolo 27, co. 5-bis d .lgs n. 286/1998, il limite massimo è stato proposto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, i Ministeri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali non hanno fatto osservazioni e quindi è stato definito per decreto dal governo.
Ora le 1200 quote verranno ripartite dal CONI tra le diverse federazioni. Oltre che per far arrivare in Italia atleti dall’estero, serviranno anche a contrattualizzare atleti che sono già in Italia con un permesso di soggiorno per sport, per lavoro o per motivi familiari, i quali quindi possono essere tesserati solo nell’ambito delle quote fissate. Tutta la procedura è ricapitolata in un’apposita circolare del CONI.
 
Riduzioni o sgravi contributivi per l’assunzione nell’ambito di cooperative sociali di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21.09.2022 (pubblicato in G.U., n. 269 del 17.11.2022) disciplina le riduzioni o gli sgravi contributivi per l’assunzione di persone cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.
In attuazione dell’art. 1, co. 109, l. 27.12.2017, n. 205, stabilisce i criteri di assegnazione del contributo in favore delle cooperative sociali di cui alla l. 08.11.1991, n. 381 che assumono persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.
Il contributo è riconosciuto sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni dei predetti soggetti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
L’agevolazione è applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, in favore delle cooperative sociali per le nuove assunzioni di persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
 Ai fini dell’ammissione al beneficio, le persone alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale devono produrre alle cooperative sociali presso le quali vi è stata l’assunzione nell’anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, a seguito della decisione positiva sulla domanda di riconoscimento, ovvero, qualora già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale riconosciuta.
Il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio all’INPS, da parte delle cooperative sociali, delle domande volte al riconoscimento dell’agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Al fine di assicurare il monitoraggio sull’attuazione della misura, entro il 31 maggio 2023, l’INPS trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’elenco delle cooperative sociali che hanno fatto richiesta del contributo ed il relativo ammontare riconosciuto, corredato dal relativo elenco dei titolari di protezione internazionale, assunti nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018.
La spesa relativa al beneficio di cui all’art. 1 del presente decreto graverà, entro il limite massimo di 500.000 euro, sulle risorse già trasferite a tal fine all’INPS dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul capitolo 4363/P.G. 22 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero. All’esaurimento delle risorse non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018, 2019, 2020 pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 1, co. 109, l. 27.12.2017, n. 205.
 
Misure urgenti di protezione civile per l’accoglienza e l’assistenza delle persone sfollate dall’Ucraina
Varie ordinanze di protezione civile prevedono misure ulteriori in favore dell’accoglienza e dell’assistenza delle persone sfollate dall’Ucraina che hanno ottenuto la protezione temporanea.
1) L’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile 22.09.2022, n. 926 (pubblicata in G.U., n. 231 del 03.10.2022) prevede alcune misure organizzative per agevolare l’accoglienza e assistenza degli sfollati dall’Ucraina:
a) il Dipartimento della Protezione civile, d’intesa con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad attivare forme di collaborazione, per i profili umanitari di competenza, mediante la sottoscrizione di una convenzione con la Rappresentanza italiana dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). Agli oneri derivanti dall’attuazione di tali attività si provvede entro il limite massimo di euro 430.000,00
b) Al fine di consentire l’efficace espletamento delle attività di controllo e monitoraggio dell’attuazione delle misure di accoglienza diffusa di cui all’art. 3, co. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022, le prefetture interessate possono provvedere, nel limite del contributo di cui all’art. 3, co. 1, della medesima ordinanza, all’acquisizione di servizi finalizzati allo scopo anche con le modalità derogatorie di cui agli artt. 8 e 9 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
c) I Commissari delegati nominati ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, possono provvedere, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 2, co. 1, lettera a) della citata ordinanza n. 872/2022, anche all’organizzazione dei trasporti per il rimpatrio delle salme dei profughi deceduti nel territorio nazionale e per le sepolture o cremazioni degli stessi sul territorio nazionale, nell’ambito delle risorse finanziarie trasferite per fronteggiare l’emergenza. I Commissari delegati e i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito delle stesse risorse, riconoscono le eventuali spese sostenute dai comuni, per le medesime attività, dal 4 marzo 2022.
2) L’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile 3.10.2022, n. 927 (pubblicata in G.U., n. 236 del 08.10.2022) prevede misure eterogenee.
a) Misure temporanee per il rafforzamento dell’offerta di servizi sociali dei Comuni ospitanti un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 44, co. 4, d.l. 17.05.2022, n. 50 allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l’offerta di servizi sociali da parte dei Comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti, anche sotto il profilo dell’incidenza sulla rispettiva popolazione residente, il permesso di protezione temporanea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.03.2022 si provvede al riparto in favore di tali Comuni, e al successivo trasferimento per il tramite dei Commissari delegati nominati ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 872 del 04.03.2022 e dei presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo forfetario una tantum determinato in misura proporzionale al numero dei predetti soggetti ospitati sul rispettivo territorio alla data di pubblicazione della presente ordinanza, secondo i criteri previsti dal successivo comma 2, per un totale complessivo di euro 40 milioni.
Tale contributo è riconosciuto ai Comuni che hanno un numero significativo di cittadini ucraini richiedenti protezione temporanea, in relazione alla popolazione residente come risultante dai dati del censimento Istat relativi al penultimo anno precedente, secondo i seguenti criteri:
a) per i Comuni con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 3 unità;
b) per i Comuni con una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 5 unità;
c) per i Comuni con una popolazione residente superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 8 unità;
d) per i Comuni con una popolazione residente superiore a 100.000 abitanti, un numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea superiore o uguale a 15 unità.
Le richieste di accesso al contributo sono presentate dai Comuni interessati, mediante il modulo allegato alla presente ordinanza ed entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa, all’Anci nazionale ai fini del relativo censimento.
All’esito delle risultanze di tale censimento, coordinato dall’Anci nazionale, che le trasmette al Dipartimento della Protezione civile decorsi quindici giorni dalla scadenza di cui al comma 3, i commissari delegati di cui all’o.c.d.p.c. n. 872/2022 e i presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro i successivi sessanta giorni dall’effettiva disponibilità delle risorse, al trasferimento pro quota delle medesime risorse in favore dei singoli Comuni beneficiari in conformità ai dati comunicati dal predetto Dipartimento.
Le risorse complessivamente spettanti ai Comuni delle Province autonome di Trento e Bolzano sono attribuite alle predette Province autonome, che provvedono al successivo trasferimento in favore dei Comuni assegnatari compresi nel proprio territorio, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti.
Alla disciplina delle modalità con le quali i Comuni, per il tramite dell’Anci nazionale, relazionano al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla destinazione delle risorse assegnate alle finalità di cui al citato art. 44, co. 4, d.l. n. 50/2022, si provvede con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile.
b) Aggiornamento delle disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale - modifiche all’art. 1 dell’o.c.d.p.c. n. 882/2022
In ragione dell’incremento del numero di persone in fuga dal territorio ucraino e richiedenti il permesso di soggiorno per protezione temporanea rilevato nei mesi da aprile ad agosto 2022 e del conseguente aggravio dei carichi amministrativi, operativi e gestionali connessi, a decorrere dalla data di adozione presente ordinanza, le disposizioni di cui ai co. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 882 del 30 marzo 2022, si applicano secondo i parametri aggiornati ed entro i limiti previsti per ciascuna Amministrazione individuati come si prevede nella stessa ordinanza e le medesime disposizioni possono essere estese, ove ve ne sia l’esigenza, anche al personale in servizio presso altre strutture, anche non di protezione civile, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché direttamente impegnato nelle attività di gestione dell’emergenza.
Per il personale non dirigenziale in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 1, co. 2 della citata o.c.d.p.c. n. 882/2022, il riconoscimento del compenso ivi previsto per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite, in ragione dell’esposizione dei rispettivi territori, è aggiornato secondo i seguenti parametri aggiornati:
a) in favore di un numero massimo di cinque unità di personale per ciascuna Amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 1.000 unità;
b) in favore di un numero massimo di quindici unità di personale per ciascuna Amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 5.000 unità;
c) in favore di un numero massimo di venticinque unità di personale per ciascuna Amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina inferiore a 15.000 unità;
d) in favore di un numero massimo di trentacinque unità di personale per ciascuna Amministrazione nel cui territorio è presente un numero di profughi richiedenti protezione temporanea provenienti dall’Ucraina pari o superiore a 15.000 unità.
Per il personale titolare di incarichi di posizione organizzativa in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 1, co. 3 e 4 della citata o.c.d.p.c. n. 882/2022, per il riconoscimento dell’indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
a) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 5.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di dieci titolari di posizione organizzativa;
b) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quindici titolari di posizione organizzativa;
c) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate fino a 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venti titolari di posizione organizzativa;
d) Regioni o Province autonome nelle quali siano presentate oltre 15.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di venticinque titolari di posizione organizzativa.
Per il personale titolare di incarichi dirigenziali in servizio presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 1, co. 3 e 5 della citata o.c.d.p.c. n. 882/2022, per riconoscimento dell’indennità ivi prevista di cui al predetto comma 3, si applicano, mensilmente, i seguenti parametri aggiornati:
a) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate fino a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di due figure dirigenziali;
b) Regioni o Province autonome nelle quali siano state presentate oltre a 10.000 domande di permesso di soggiorno per protezione temporanea, fino ad un massimo di quattro figure dirigenziali.
 
Rassegna delle circolari e delle direttive delle Amministrazioni statali
 
Stranieri in generale
 
Assistenza sociale
 
Chiarimento su requisiti e controlli per l’accesso degli stranieri all’assegno sociale
L’Istituto nazionale della previdenza sociale, circolare 12.02.2022, n. 131 fornisce chiarimenti normativi circa i requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
 
  1. Aspetti generali
Anzitutto si ricorda che l’art. 3, co. 6, l. 9.8.1995, n. 335 riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Inoltre, si ricorda che ai fini della percezione dell’assegno sociale possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, co. 2 e 3, del d.lgs. 6.2.2007, n. 30); i cittadini della Repubblica di San Marino; i cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti; i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo; i cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
Infine si ricorda che dal 1° gennaio 2009 è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni (art. 20, co. 10, d.l. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 06.08.2008, n. 133).
 
  1. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale. Articolo 20, co. 10, del decreto-legge n. 112/2008
Su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, la circolare afferma che debba applicarsi in via analogica, in considerazione della medesima ratio, l’art. 9, co. 6, d.lgs. 25.07.1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il quale stabilisce che «le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi».
Pertanto, la circolare ritiene applicabile, per analogia di contenuto, la norma sopra indicata, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi e verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo:
1) la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza in Italia e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;
2) nel caso di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti l’assegno sociale, qualunque sia la loro cittadinanza e indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato.
Fondamentale ai fini della verifica del requisito, la cui dimostrazione è un onere a carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo.
A tale fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato che il requisito di cui all’art. 20, co. 10, d.l. n. 112/2008, previsto indistintamente per tutti i richiedenti l’assegno sociale, deve essere parimenti verificato, in capo ai potenziali beneficiari della prestazione, utilizzando lo stesso criterio indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Pertanto, la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni, autocertificabile dall’interessato in base alle disposizioni del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, così come modificate dall’articolo 15 della l. 12.11.2011, n. 183, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali dell’INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all’interno dei dieci anni o discontinuità nelle date inserite dall’Ufficio Anagrafe, le Strutture territoriali dovranno richiedere all’interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (ad esempio, copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.).
Inoltre, nell’ipotesi di documentazione insufficiente, l’attività di verifica del periodo di permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata mediante la consultazione:
- degli archivi dell’INPS (ad esempio, presenza di contributi relativi a un rapporto di lavoro che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza, eventuali comunicazioni obbligatorie di instaurazione di rapporto di lavoro);
- di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda (ad esempio, copia dei contratti di utenze in Italia, ecc.);
- dei dati provenienti dall’Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento anagrafico presso i Comuni.
Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto, così come previsto anche dalla circolare n. 105 del 02.12.2008.
Si precisa, infine, che deve ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in cui il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS territorialmente competente l’attestazione rilasciata dalla questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa sono contenute nel d.p.r. n. 445/2000 e si rivolgono in particolare ai cittadini italiani e dell’Unione europea (cfr. l’art. 3, co. 1).
Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000.
Al fine della verifica della veridicità delle informazioni autocertificate da tali cittadini, è possibile utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019). Tramite l’accesso al sistema EESI-RINA Portal, inoltre, si può verificare la presenza di lavoro estero e/o posizione assicurativa del soggetto richiedente l’assegno sociale.
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale ultimo caso, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo avere ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del d.p.r. n. 445/2000).
  1. Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari.
Circa le dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, che devono essere rese per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, la circolare prescrive alle Strutture territoriali INPS, in coerenza con quanto disposto per altre prestazioni assistenziali relative all’invalidità civile e al Reddito di cittadinanza, di procedere con le seguenti modalità:
- per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
- per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 3 e individuate dall’articolo 3, co. 2 e 3, del d.p.r. n. 445/2000.
 
  1. Maggiorazione ai sensi dell’art. 70 l. n. 388/2000 e dell’art. 38 l. n. 448/2001
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 70, l. 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 38 l. 28 dicembre 2001, n. 448, l’INPS ha fornito le relative indicazioni operative con le circolari n. 61 e n. 61-bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002 e si riassumono di seguito i requisiti richiesti per il riconoscimento delle misure introdotte dall’art. 70 l. n. 388/2000 e dall’art. 38 l. n. 448/2001, rinviando alle citate circolari per le istruzioni di dettaglio.
4.1. Art. 70 l. n. 388/2000
Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di pensione sociale, l’art. 70, co. 4, della legge n. 388/2000 riconosce una maggiorazione a incremento della misura di cui all’art. 2, l. 29 dicembre 1988, n. 544. L’aumento spetta anche a coloro che sono esclusi dal diritto alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali, ma che sono titolari dell’aumento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 544/1988.
La prestazione è riconosciuta d’ufficio se il beneficiario è già titolare dell’aumento di cui al citato articolo 2 e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. In mancanza del suddetto aumento la prestazione è riconosciuta a domanda dell’interessato e decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di assegno sociale l’art. 70, co. 1, l. n. 388/2000 dispone che la maggiorazione spetta solo a coloro che hanno diritto all’assegno sociale medesimo e nelle seguenti modalità:
- età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
- età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio, decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa e non è soggetta a perequazione.
4.2.  Art. 38 l. n. 448/2001
A decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione viene incrementata ogni anno, come stabilito dall’art. 38, co. 1, 5 e 6, l. n. 448/2001.
L’incremento è riconosciuto a coloro che hanno 70 anni di età. L’età è ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni). A tale fine deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
Il riconoscimento dell’incremento è concesso d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti indicati nella normativa ed è soggetto a perequazione.
4.3.  Redditi
Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.
Sono esclusi i seguenti redditi:
a) il reddito della casa di abitazione;
b) il reddito delle pensioni di guerra;
c) l’indennizzo previsto dalla l. 25.02.1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
d) l’indennità di accompagnamento;
e) l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’art. 70 l. n. 388/2000;
f) i trattamenti di famiglia;
g) eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.
 
  1. Richiesta documenti ai sensi dell’art. 2, co. 7, l. n. 241/1990
In attuazione della legge n. 241/1990, con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, l’INPS ha adottato il «Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi» che fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.
Tenuto conto di quanto stabilito al comma 7 dell’art. 2 l. n. 241/1990, qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa «di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni», il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l’integrazione documentale necessaria.
La mancata integrazione della documentazione nei termini di cui al citato regolamento comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un’eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta.
Il cittadino dovrà presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.
 
Cittadini di Paesi terzi
 
Ingresso e soggiorno
Ingresso di lavoratori e studenti canadesi. Vacanze-lavoro
È entrato in vigore il 1 novembre 2022 l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021, ratificato e reso esecutivo con l. 05.08.2022, n. 117 (pubblicata in G.U. Serie gen. n.187 del 11.08.2022) che offre opportunità di formazione professionale ai giovani italiani e canadesi di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che si affacciano al mondo del lavoro. Per il 2023, saranno 2.000 per ciascuna Parte i giovani che potranno beneficiare dell’Accordo.
Il nuovo Accordo sostituisce il Memorandum d’Intesa tra Italia e Canada del 2006 in materia di Vacanze Lavoro e ne amplia la portata, con l’estensione da parte italiana del permesso di lavoro a 12 mesi e l’introduzione di nuove categorie di partecipanti. Esso prevede, in particolare, le seguenti tre categorie:
a) Vacanze-lavoro per coloro che intendano viaggiare nel Paese ospitante e ottenere un lavoro temporaneo durante il soggiorno;
b) Giovani lavoratori dedicato a coloro che abbiano già ottenuto un contratto di lavoro nel Paese ospitante, a sostegno del proprio sviluppo professionale o attinente al proprio precedente settore di studi;
c) Tirocinio internazionale rivolto a studenti iscritti a un corso presso un istituto di studi di livello post secondario che abbiano ottenuto nel Paese ospitante un tirocinio attinente al proprio settore di studi, quale requisito del proprio curriculum accademico.
Si precisa che i richiedenti il visto dovranno essere muniti di un documento di viaggio in corso di validità, con scadenza superiore di almeno tre mesi rispetto a quella del visto richiesto. Inoltre, gli interessati dovranno avere alla data in cui la domanda è ricevuta un’età compresa tra i 18 e 35 anni inclusi. La validità del visto sarà commisurata alla durata prevista del soggiorno in Italia, comunque non superiore a 12 mesi.
 
Assistenza sociale
Titoli di soggiorno che consentono l’accesso all’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui
Il messaggio dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) n. 3656 del 05.10.2022 ha comunicato l’ampliamento della platea di cittadini extra UE che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui, il cosiddetto Assegno di maternità dello Stato.
Si tratta di una prestazione previdenziale concessa ed erogata direttamente dall’INPS a chi non ha versato abbastanza contributi per fruire dell’assegno di maternità ordinario. L’importo per l’anno 2022 è pari a euro 2.183,77, che spettano in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno. 
L’INPS ha ora adeguato le categorie di stranieri beneficiari alle novità introdotte dalla Legge Europea 2019/2020 (l. n. 238/2021). In particolare la circolare prescrive che hanno ora diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 30/2007 (Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea);
2) familiari titolari di Carta di soggiorno di cui all’art. 17 d.lgs. n. 30/2007 (Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro);
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’art. 41, co. 1-ter, d. lgs n. 286/1998, secondo il quale «[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

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