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Fascicolo 1, Marzo 2024


«Creare una nuova cultura non significa solo fare individualmente delle scoperte "originali",

significa anche e specialmente diffondere criticamente delle verità già scoperte,

"socializzarle" per così dire e pertanto farle diventare base di azioni vitali».

Antonio Gramsci

 

Non discriminazione

Nel corso del terzo quadrimestre del 2023 le pronunce in tema di discriminazione hanno ancora riguardato le disposizioni della normativa regionale (primaria e secondaria) e le prestazioni assistenziali.  

Alloggi pubblici 

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 9 novembre 2023, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 3 co. 1 lett. b) l. reg. Piemonte 3/2010, per contrasto con l’art. 3 Cost. in un giudizio promosso dall’Associazione degli Studi Giuridici sull’Immigrazione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 150/2011 avente ad oggetto l’accertamento del carattere discriminatorio del regolamento della Regione Piemonte 9/2021 e del bando ERP 2023 del Comune di Torino, nella parte in cui richiamano i requisiti previsti dall’art. 3 co. 1 lett. b) e c) l. reg. Piemonte 3/2010. Viene quindi sottoposta al giudizio della Corte costituzionale la questione dell’illegittimità costituzionale della legge citata, secondo cui «per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia sociale» occorre «avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all’AIRE». Il Tribunale, dopo aver richiamato in particolare le pronunce emesse dalla Corte costituzionale in relazione ad analoghe disposizioni contenute nella legge regionale della Lombardia (sentenza n. 44/2020) e della Liguria (sentenza n. 77/2023), ha sottolineato che le considerazioni in ordine alla violazione dell’art. 3 Cost. evidenziate in tutte le citate sentenze «risultano rafforzate dall’esclusione della necessità del requisito residenziale o lavorativo per coloro che sono “iscritti all’AIRE”, che introduce una distinzione priva di giustificazione rispetto alla funzione del servizio.».

Nell’ambito dello stesso procedimento il Tribunale di Torino ha, invece, ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità sollevata in relazione all’art. 3 co. 1 lett. c) l. reg. Piemonte 3/2010 secondo cui «i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell’esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente» respingendo le domande con sentenza non definitiva emessa in data 10.11.2023. Ad avviso del Tribunale tale disposizione non viola, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, il canone di ragionevolezza per quanto riguarda in particolare le persone titolari di protezione internazionale – che non possono produrre alcuna documentazione dal Pase di provenienza ed ai quali l’ordinamento riconosce il diritto/dovere di non rientrare nel Paese di origine pena il rischio di essere sottoposti a persecuzioni o danni gravi – e non si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 176/2000 e 9/2021. Dopo una analitica disamina delle citate sentenze il Tribunale ha sottolineato, da un lato, che la disposizione in esame fosse meno restrittiva rispetto a quelle già censurate dalla Corte costituzionale e, dall’altro, che fosse compatibile con una interpretazione che consenta di tener conto delle «peculiari esigenze dei titolari di protezione internazionale». (in Banca dati Asgi).

 

Reddito di cittadinanza

Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 24 ottobre 2023, ha accolto la domanda di una cittadina extracomunitaria affermando il diritto alla percezione del reddito di cittadinanza in quanto la presenza effettiva per almeno 10 anni sul territorio italiano prima del deposito della domanda amministrativa, pur non risultando dai registri anagrafici, era stata dimostrata con elementi di riscontro oggettivi ed univoci. (in Banca dati Asgi)

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