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Fascicolo 2, Luglio 2024


«Il volontariato, nelle sue diverse forme, è un orgoglio del nostro Paese. Trasmette energia preziosa. I valori che esprime sono parte della cultura e della stessa identità del nostro popolo. Questo è il carattere dell’Italia, ampiamente diffuso nella concreta vita quotidiana, ed è quel che la rende, in conformità alla sua storia, un Paese di grande civiltà.

Contro questa grande civiltà stridono - gravi ed estranei - episodi e comportamenti come quello avvenuto tre giorni fa, quando il giovane Satnam Singh, lavoratore immigrato, è morto, vedendosi rifiutati soccorso e assistenza dopo l’ennesimo incidente sul lavoro.

Una forma di lavoro che si manifesta con caratteri disumani e che rientra in un fenomeno - che affiora non di rado - di sfruttamento del lavoro dei più deboli e indifesi, con modalità e condizioni illegali e crudeli.

Fenomeno che, con rigore e con fermezza, va ovunque contrastato, totalmente eliminato e sanzionato, evitando di fornire l’erronea e inaccettabile impressione che venga tollerato ignorandolo».

Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, 22.6.24

Rassegna di giurisprudenza europea: Corte europea dei diritti umani

Art. 2: Diritto alla vita

In Alkhatib e altri c. Grecia (Corte EDU, sentenza del 16.01.2024) tre cittadini siriani lamentavano una violazione del diritto alla vita, letto sia sotto il profilo procedurale sia sotto quello sostanziale, che sarebbe stata originata da un uso eccessivo della forza da parte della guardia costiera greca durante un’operazione di controllo dell’imbarcazione con cui un loro familiare era giunto in Grecia via mare dalla Turchia. A causa di numerosi colpi sparati verso l’imbarcazione per fermare il conducente, il quale aveva tentato di sfuggire al controllo speronando la vedetta greca, il loro familiare era rimasto gravemente ferito e, poco più di un anno dopo, era deceduto.

Corte di giustizia dell'Unione europea

Art. 3, par. 2, regolamento 604/2013: possibili deroghe al principio di mutua fiducia 

La sentenza X contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (CGUE, C-362/22, sentenza del 29 febbraio 2024) aggiunge un tassello alla giurisprudenza sul principio di mutua fiducia e ai conseguenti limiti ai trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale nell’economia del regolamento 2013/604 (“regolamento Dublino III”). La Corte si è pronunciata a seguito della ricezione di un rinvio pregiudiziale dal Tribunale dell’Aja, presso il quale il cittadino siriano X si era opposto al trasferimento dai Paesi Bassi alla Polonia, Stato membro competente all’esame della sua domanda di protezione internazionale.

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