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Fascicolo 3, Novembre 2020


Le frontiere? – ha affermato il grande viaggiatore norvegese Thor Heyerdhal – Esistono eccome.

Nei miei viaggi ne ho incontrate molte e stanno tutte nella mente degli uomini.

 

(Aime M., Eccessi di culture, Torino, Einaudi, 2004)

Ammissione e soggiorno

Il permesso di soggiorno per cure mediche
Con ordinanza 16.9.2020 RG. 6522 /2019 il Tribunale di Brescia ha riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, ex art. 19, co. 2-bis TU d.lgs. 286/98, a cittadino del Ghana il quale aveva impugnato il diniego del questore di Brescia di rilascio di permesso umanitario.
 

Il giudice bresciano censura il ricorso nella parte in cui si basa su un obiter dictum del medesimo Tribunale all’esito di un precedente giudizio in cui era stato chiesto il permesso per motivi familiari. Per contro, accertato il serio stato di salute psichica del cittadino straniero e verificata l’inadeguatezza del sistema sanitario ghanese rispetto a cui «egli non potrebbe con certezza essere sottoposto al trattamento sanitario necessario e rischierebbe persino di essere oggetto di esclusione sociale e di essere sottoposto ad abusi fisici», riconosce il diritto al permesso per cure mediche previsto dalla disposizione introdotta con il d.l. n. 113/2018.

La regolarizzazione 2020 (art. 103 d.l. n. 34/2020)
È noto che con il decreto legge n. 34/2020, cd. decreto rilancio emesso nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, il governo ha disposto, all’art. 103, un provvedimento straordinario per la regolarizzazione delle persone straniere presenti in Italia all’8 marzo 2020 ed in possesso di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi (tra i primi commenti si vedano: si vedano M. Paggi, La sanatoria ai tempi del coronavirus, in Diritti senza confini - Questione giustizia; S. Briguglio, Una regolarizzazione in tempo di pandemia: la lezione del passato, in Diritti senza confini - Questione giustizia).
La regolarizzazione attuale è/era importante perché non destinata alle sole persone straniere prive di permesso di soggiorno, mirando invece a stabilizzare anche tutte quelle molteplici situazioni di titolarità di permessi ex lege non convertibili in lavoro. L’applicazione pratica della norma e le interpretazioni ministeriali stanno, però, già determinando un contenzioso giudiziale, che non si prefigura affatto contenuto. Una delle prime questioni postesi riguarda la compatibilità tra la domanda di regolarizzazione presentata direttamente dallo/a straniero/a (art. 103, co. 2) ed il mantenimento della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Compatibilità che lo stesso Ministero dell’interno riconosce sussistente ma per le sole ipotesi contemplate dall’art. 103, co. 1, ovverosia con domanda presentata dal datore di lavoro, escludendola in relazione alla domanda ex comma 2. In questo secondo caso, infatti, il Ministero sostiene necessaria la condizione di irregolarità di soggiorno, che non può essere dimostrata dal richiedente asilo (che sarebbe sempre regolarmente soggiornante) se non a fronte di espressa rinuncia alla domanda di protezione internazionale, in sede amministrativa o giudiziale.
Di seguito, le prime pronunce sulla questione, sia di fronte alla giustizia amministrativa che a quella ordinaria, la quale ultima affronta l’importantissima conseguenza della rinuncia alla domanda d’asilo.
 
Con ordinanze cautelari nn. 272, 274, 275 e 276 del settembre 2020 il TAR Marche ha sospeso l’efficacia di provvedimenti di inammissibilità della domanda di regolarizzazione, presentata ai sensi dell’art. 103, co. 2, d.l. 34/2020, motivate per mancata rinuncia alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ordinando alla questura la prosecuzione dei procedimenti di regolarizzazione. Il giudice regionale marchigiano premette che la nuova normativa richieda un «periodo di “rodaggio” (tenuto anche conto del contesto generale in cui la stessa è stata emanata)», ma nel contempo evidenzia che «che la circolare congiunta Ministero dell’interno-Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2020 prevede che l’istanza di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020 può essere presentata anche dai cittadini extracomunitari autorizzati a permanere sul T.N. ai sensi del d.lgs. n. 25/2008 (dettando le modalità operative che gli uffici periferici debbono osservare al riguardo)» e che fino al 31 agosto 2020 è stata disposta la proroga di tutti i permessi di soggiorno in scadenza precedentemente, stante l’emergenza sanitaria da COVID-19.
 
Anche il Tribunale di Firenze con decreto collegiale 25.9.2020 RG. 4639/2020  ha esaminato la relazione tra domanda di riconoscimento della protezione internazionale e regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, co. 2, d.l. n. 34/2020, in un giudizio relativo alla prima. Ha posto una serie di principi importanti, tra i quali il dovere per il giudice di accertare se il richiedente asilo sia effettivamente e concretamente informato delle conseguenze della rinuncia alla domanda di asilo, in ossequio a quanto previsto dalla direttiva europea n. 2013/32/UE (artt. 12 e 19). Inoltre, il Tribunale fiorentino qualifica la rinuncia alla domanda di protezione, in ambito giudiziale, come rinuncia all’azione con conseguente necessità che il difensore ne sia specificamente dotato, non essendo sufficiente la mera procura alle liti che non contenga anche quell’espresso potere.
Il Tribunale di Firenze si fa carico anche del contenuto delle circolari ministeriali che, in ritenuta applicazione dell’art.13, co. 2, richiedono per il comma 2 la rinuncia alla domanda di protezione, evidenziando la loro ambiguità e rilevando che la rinuncia comunque potrebbe essere ritenuta irrilevante perché interviene in un momento successivo alla presentazione della domanda di regolarizzazione, mentre la legge richiede la sussistenza dei requisiti al momento della domanda.
A conclusione dell’ampia disamina della questione, il giudice fiorentino fissa una nuove udienza per la verifica dell’effettiva consapevolezza del richiedente asilo delle conseguenze della sua rinuncia alla domanda di protezione internazionale.
Trattasi della prima pronuncia che, a quanto consta, è affrontata nei giudizi della protezione internazionale a seguito della pretesa ministeriale di rinunciare ad essa per avere il permesso di soggiorno semestrale previsto dall’art. 103, co. 2, d.l. 34/2020.

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