PERMESSO DI SOGGIORNO
La Corte costituzionale, con sentenza n. 88 del 9.3.2023, ha esaminato le questioni sollevate da due ordinanze del Consiglio di Stato (n. 5171 del 23.6.2022 e n. 5492 del 1.7.2022, segnalate nella Rassegna di questa Rivista n. 3/2022) aventi ad oggetto l’automatica ostatività delle condanne penali, anche non definitive, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per il combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 3 e 5, co. 5 TU, d.lgs. 286/98. Con la sentenza qui in rassegna il Giudice delle leggi ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309 del 1990 e quelle definitive per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., senza prevedere che l’autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente».
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